L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero dispari di membri, compreso tra 3 e 7, eletti dall’assemblea tra i soci.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
L’Organo si riunisce dietro convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti amministrativi e in particolare a quelli connessi all’iscrizione nel Runts,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina al suo interno il vice-presidente e il segretario dell’associazione;
- individua le attività diverse nel rispetto della normativa vigente.
Successivamente all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore e previa iscrizione dell’Associazione nello stesso, gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione al Runts.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci utile.
Il venir meno della maggioranza dei membri dell’Organo di Amministrazione, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Organo di Amministrazione.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.