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Statuto Ass. Pop Corner – ETS

E’ costituita ai sensi del Codice civile e della normativa in materia l’Associazione non riconosciuta denominata: “ASSOCIAZIONE POP CORNER”.

L’Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, solo successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, inserirà nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore”. La denominazione diventerà quindi “ASSOCIAZIONE POP CORNER – ETS”.

L’associazione ha sede legale in via Dino Cattaneo, 92 nel comune di Montegalda (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del codice civile e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

A seguito dell’entrata in vigore del registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e previa iscrizione dello stesso, l’Associazione sarà un Ente del Terzo Settore e agirà nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l’Associazione si propone di:

  • Educare bambini, ragazzi e adulti alla musica, all’arte e alla cultura in generale;
  • Supportare gli studenti di ogni ordine e grado nell’affrontare i loro percorsi scolastici, sostenendoli nello sviluppo di forme di apprendimento efficaci; supportare il personale della scuola offrendo loro occasioni di aggiornamento professionale, sia informali che formali;
  • Favorire la socializzazione dei ragazzi, attraverso la promozione di un tempo libero creativo e formativo.

 

Le attività di interesse generale di cui al D.lgs 117/17 che si propone di svolgere sono:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

  • Attivare corsi di musica, per bambini e ragazzi, finalizzati all’apprendimento dell’uso di uno strumento musicale;
  • Organizzare per il personale scolastico (in particolare per i docenti), percorsi di crescita professionale e corsi di formazione specifici, su tutte le tematiche legate all’insegnamento e alla didattica delle discipline musicali;
  • Gestire servizi di dopo – scuola, dove bambini e ragazzi, siano accompagnati nel percorso di apprendimento scolastico e promuovere attività finalizzate a sostenere l’apprendimento delle materie scolastiche;
  • Realizzare centri estivi, in diversi Comuni, nei quali bambini e ragazzi oltre a socializzare con i pari possano impiegare il tempo libero in maniera costruttiva e proficua;
  • Partecipare a manifestazioni culturali e organizzare eventi di vario genere, al fine di diffondere la musica alla collettività.

 

Successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, l’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L’associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e del bilancio di esercizio;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite successivamente;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’articolo 2409 del c.c., in quanto compatibile;

 e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’assemblea dei soci.

 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo di amministrazione. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L’associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione è comunicata adeguatamente all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. La decisione sarà ratificata dall’assemblea.

Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all’assemblea dei soci; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea stessa.

E’ comunque ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria.

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Organo di amministrazione
  • Presidente
  • Organo di controllo, nominato qualora si determinino le condizioni previste dalla legge.

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati .

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

Ciascun associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi IV e V dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L’intervento in assemblea è ammesso anche mediante mezzi di telecomunicazione ed è ammesso l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Tale modalità di svolgimento dell’assemblea è disciplinato da apposito regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • determina l’importo della quota associativa annuale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera in via definitiva sull’ammissione e sull’esclusione dei nuovi associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è composto da numero dispari di membri, compreso tra 3 e 7, eletti dall’assemblea tra i soci.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Dura in carica per n. 3 anni  e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L’Organo si riunisce dietro convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti amministrativi e in particolare a quelli connessi all’iscrizione nel Runts,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • nomina al suo interno il vice-presidente e il segretario dell’associazione;
  • individua le attività diverse nel rispetto della normativa vigente.

Successivamente all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore e previa iscrizione dell’Associazione nello stesso, gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione al Runts.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci utile.

Il venir meno della maggioranza dei membri dell’Organo di Amministrazione, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Organo di Amministrazione.

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

Il presidente è eletto dall’assemblea rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e dell’organo di amministrazione sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il presidente e l’organo di amministrazione nell’espletamento delle proprie attività, in particolare nella tenuta e nella custodia dei libri sociali e dei registri obbligatori per legge.

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato quando ritenuto opportuno e nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all’organo di amministrazione. La richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’organo di controllo stesso.

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • altre entrate ammesse dal t.u.i.r. e da altre norme di settore.

Successivamente all’operatività del RUNTS e previa iscrizione nello stesso, le risorse economiche dell’Associazione saranno limitate a quelle ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione

Successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, il bilancio sarà redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione; verrà inoltre depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione almeno nei 15 giorni prima che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione per il perseguimento delle proprie attività può avvalersi di volontari.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stessono, i caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell’assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

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